Dopo anni di polemiche sul crescente degrado di molte attività commerciali in prima linea nella zona mare arriva un regolamento che mette ordine.
La situazione era diventata insostenibile. Sempre più negozi assomigliano a dei bazar che ad attività commerciali. In particolare l’esposizione della merce, all’esterno del negozio, era diventata del tutto casuale ed invadente.
Il regolamento approvato in commissione e presto in Consiglio Comunale è molto puntuale e preciso:
> In primo luogo il regolamento interviene su tutte le aree esterne sia di proprietà privata che pubblica. Infatti l’articolo 1 comma 8 stabilisce: ”per spazio di pertinenza, l’intera area esterna al locale di esercizio, formata da suolo pubblico o suolo privato che si trova nella disponibilità dell’impresa per l’esposizione delle merci ovvero per la collocazione degli elementi di arredo. Sono escluse dallo spazio di pertinenza le aree non direttamente accessibili o visibili da parte del pubblico.”
> L’articolo 3 stabilisce le modalità di esposizione della merce: “vietata l’esposizione della merce mediante affissione o sospensione su elementi architettonici e serramenti mobili. Le vetrine devono essere utilizzate esclusivamente per l’esposizione delle merci e per la presentazione dell’impresa e dei suoi prodotti, nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico del Comune di Rimini. A ridosso delle vetrine o sulla soglia del locale è vietata la collocazione di contenitori non destinati all’esposizione delle merci al pubblico.
> Ma la parte più innovativa è l’articolo 6 che regolamenta l’esposizione delle merci: “è vietata l’esposizione della merce mediante affissione sulle parti architettoniche e/o serramenti mobili, sulla soglia e in corrispondenza degli stipiti esterni delle porte e delle vetrine, anche quando non comporti occupazione di suolo pubblico. È vietato appendere la merce agli alberi, ai pali della luce e della segnaletica. Nello spazio di pertinenza è vietato appoggiare le merci direttamente al suolo o collocare contenitori non destinati all’esposizione delle merci al pubblico. Tutte le merci destinate alla vendita, in qualsiasi modo collocate nello spazio di pertinenza, soggiacciono all’obbligo di esposizione del prezzo secondo quanto previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 114/1998. Nello spazio di pertinenza è vietata l’esposizione di prodotti alcoolici e superalcolici e di articoli destinati esclusivamente ai maggiorenni, fatti salvi i distributori automatici autorizzati ai sensi di specifica normativa.
Drastica la riduzione degli espositori nella parte esterna del negozio (parte suolo privato e/o pubblico): “ a) gli espositori dovranno essere posizionati perpendicolarmente al fronte del locale di esercizio; b) in funzione dell’ampiezza del fronte del locale di esercizio, è consentito l’utilizzo: di 2 espositori, se il fronte non è superiore a 4 m; di 3 espositori, se il fronte è superiore a 4 m e non superiore a 8 m; di 4 espositori, se il fronte è superiore a 8 m; c) per l’esposizione dei prodotti di abbigliamento, è inoltre consentito: l’utilizzo di 2 manichini, se il fronte non è superiore a 4 m; l’utilizzo di 3 manichini, se il fronte è superiore a 4 m e non superiore a 8 m; l’utilizzo di 4 manichini, se il fronte è superiore a 8 m.
Queste prescrizioni riducono in modo consistente la merce esposta all’esterno delle attività commerciali.
Ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentita l’occupazione dello spazio di pertinenza con i seguenti elementi di arredo: pedane ed elementi di protezione, inclusi pannelli paravento; tavoli, sedie e poltroncine anche a più posti, piani d’appoggio; stufe ad irraggiamento o apparecchi scaldanti o rinfrescanti; leggii per menù; cestini raccolta rifiuti; impianti di illuminazione; impianti audio e video; ombrelloni, tende retrattili; fioriere e vasi.
Le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 600 euro.